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Assicurazione catastrofale dal 31 marzo: in Gazzetta Ufficiale lo schema polizze

Decreto 18/2025 del Ministero dell’Economia e Finanze

In Gazzetta Ufficiale lo schema per le polizze assicurative contro i rischi catastrofali obbligatorie dal 31 marzo 2025 per tutte le imprese: cosa prevede.

Il 31 marzo 2025 entrerà in vigore il nuovo obbligo per tutte le imprese italiane, incluse le PMI, che prevede la stipula di polizza assicurativa contro il rischio di catastrofi naturali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’obbligo di polizze catastrofali per le imprese

Riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, «a copertura dei danni direttamente cagionati a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio, da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».

Polizze catastrofali: criteri di calcolo, copertura e massimali

L’entrata in vigore del provvedimento è il 14 marzo 2025 mentre l’obbligo di stipula scatta dal 31 marzo.

L’adeguamento alle nuove previsioni di legge degli attuali testi delle polizze assicurative per eventi catastrofali deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 27 febbraio) per le nuove stipule. Per le

polizze già in essere l’adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.

Vengono stabiliti criteri specifici per il calcolo dei premi, le modalità di indennizzo e i massimali applicabili in base alla somma assicurata.

Calcolo premi assicurativi

In base al rischio, considerando i seguenti fattori:

  • ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base di dati storici, mappe di pericolosità e modelli predittivi;
  • misure di prevenzione adottate dall’impresa, anche tramite organizzazioni collettive, per ridurre il rischio e proteggere i beni aziendali (art. 2424 c.c.);
  • aggiornamento periodico dei premi, secondo il principio di mutualità e tenendo conto dell’evoluzione economica e della solvibilità delle compagnie assicurative.

Danno indennizzabile e franchigie

Copertura danni fino a 30 milioni di euro, le polizze si possono prevedere uno scoperto massimo del 15% a carico dell’assicurato, se concordato tra le parti.

Copertura Danni superiori ai 30 milioni di euro, o nel caso di grandi imprese (art. 1, comma 1, lettera o, del decreto), la percentuale di danno a carico dell’assicurato è negoziabile liberamente tra le parti, pur restando obbligatoria la copertura assicurativa.

Massimali di indennizzo

Si prevedono limiti di indennizzo in base alla somma assicurata:

  • fino a 1 milione di euro copertura fino all’intero importo assicurato;
  • da 1 a 30 milioni di euro copertura per almeno il 70% della somma assicurata;
  • pltre 30 milioni di euro massimali negoziabili tra le parti, pur restando l’obbligo assicurativo.

Per i terreni, la copertura è a primo rischio assoluto, con massimali proporzionali alla superficie assicurata.

Nel caso di polizze collettive o convenzioni, i contratti devono prevedere classi di rischio con massimali differenziati in base alle esigenze specifiche di copertura.

Come adeguarsi

Le condizioni delle polizze catastrofali da stipulare prevedono scoperti o franchigie non superiori al 15% del danno subito

I premi devono essere proporzionali al rischio specifico dell’area geografica in cui opera l’azienda.

L’obiettivo é responsabilizzare le aziende nella gestione dei rischi ambientali, riducendo al contempo la dipendenza dagli interventi statali post-evento.

Inadempienza

Le imprese che non si adegueranno al nuovo obbligo di assicurazione verranno penalizzate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

PER QUALSIASI ULTERIORE  INFORMAZIONE SI PREGA DI RIVOLGERSI AL PROPRIO ASSICURATORE DI RIFERIMENTO