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#CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PER MACCHINARI E BENI STRUMENTALI

 

           ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Un credito d’imposta è pari al 15% per tutte quelle imprese che effettuano investimenti.

La base di calcolo del credito di imposta (15%) riguarda l’importo degli investimenti sostenuto nel periodo agevolato che eccede rispetto alla media dei cinque anni precedenti .

Per il calcolo delle medie, come precisato per la “Tremonti-bis”( Ag. Entrate circolare 90/E/2001) per gli investimenti effettuati:
-nella seconda parte del 2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013.
-nelprimo semestre 2015, il quinquennio da considerare slitta di un anno (2010-2014).

E’ prevista la facoltà per l’impresa di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore, così da ridurre la media da porre a confronto con gli investimenti effettuati.
Non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a € 10.000,00.

PERIODO AGEVOLATO
L’agevolazione spetta solo se l’investimento é fiscalmente sostenuto tra il
25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. 

BENI AGEVOLABILI
Acquisto di macchinari e beni strumentali nuovi della categoria 28 della tabella Ateco 2007
Si applica alle acquisizioni, in proprietà o in leasing.
Il bene agevolato deve essere nuovo e destinato a strutture produttive situate in Italia.
Sono esclusioni beni immobili e immateriali.

UTILIZZO
Il credito dovrà  essere utilizzato
-a decorrere  dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento
-in tre quote annuali di pari importo
-in compensazione nel modello F24, (art.17 del D.Lgs. 9.07.1997 n. 241 s.m.i.) senza applicazione di limiti di importo.
Non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile ai fini dell’IRAP.

DESTINATARI
L’incentivo è destinato ai titolari di reddito d’impresa ossia ditte individuali, società di persone, società di capitali e cooperative anche per le imprese in perdita fiscale
Per le imprese in attività da un periodo inferiore a 5 anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi – pur sempre compresi nella divisione 28 della tabella ATECO – da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto o a quello successivo. Anche in questo caso è prevista la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese  costituite successivamente 25.06.2014 (data di entrata in vigore Decreto-Legge 91/2014.) in tal caso, l’agevolazione è riconosciuta, anche in assenza di un periodo d’imposta su cui fare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti sostenuti nel medesimo anno.

OBBLIGHI
L’agevolazione spetta a condizione che i beni non siano ceduti o destinati a finalità extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all’acquisto. Inoltre i beni non devono essere trasferiti entro il termine per gli accertamenti ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello Unico. Quest’ultima condizione è riferita esclusivamente agli acquisti effettuati fra il 2014 e il 2019.

REVOCHE
Il comma 6 dell’art. 18 si preoccupa di prevedere regole volte ad evitare un’indebita fruizione del credito d’imposta, stabilendo che lo stesso è revocato allorché i beni oggetto dell’investimento agevolato siano ceduti a terzi, ovvero auto consumati o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Per i beni acquisti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può avvenire prima 1° gennaio 2017, mentre per quelli acquisiti nel 2015 (fino al 30 giugno), l’alienazione non può avvenire fino al 31 dicembre 2017. Ulteriore fattispecie di decadenza è stabilita nell’ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Infine, il comma 7 dell’art. 18 stabilisce che il credito d’imposta indebitamente utilizzato debba essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificate una delle ipotesi di decadenza in precedenza illustrate.

APPROFONDIMENTI
Per gli acquisti rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene o, se successivo, di passaggio di proprietà; per eventuali prestazioni connesse con l’investimento (trasporto, installazione eccetera) non comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione.Se il macchinario è acquisito in appalto (anche in “leasing-appalto“), vale la data di ultimazione dell’opera o i singoli importi liquidati in via definitiva con stati di avanzamento dei lavori (Sal). Per i leasing conta non la maturazione dei canoni, ma il momento di consegna del cespite all’utilizzatore; se è prevista una condizione sospensiva, va atteso l’esito positivo del collaudo. In ogni caso, non rileva il momento di entrata in funzione dei beni.
Rif Ag. Entrate circolare 44/E/2009.

INVESTIMENTI IN CORSO
Chi al 25 giugno aveva già avviato programmi di investimento dovrà verificare sui documenti di trasporto le date di consegna o spedizione dei beni. Per gli appalti ultimati dal 25 giugno, in assenza di precedenti Sal liquidati in via definitiva, tutto il costo del macchinario è agevolato anche se la realizzazione era cominciata prima di tale data ed erano già stati pagati acconti.
Rif.Ag. Entrate circolare 54/E/2002.

COMPETENZA TEMPORALE
I costi delle imprese si considerano sostenuti, anche ai fini del nuovo credito d’imposta, non al pagamento, ma secondo la competenza temporale ex articolo 109 del Testo unico. Per gli acquisti, vale la data di consegna o spedizione; se c’è appalto d’opera, si verifica il momento dell’ultimazione (accettazione da parte del committente) o gli importi risultanti dai Sal liquidati in via definitiva. Sui leasing, i canoni si deducono pro rata temporis, ma per l’incentivo conta la data di consegna del bene. Questi atti, per fruire dell’agevolazione, vanno realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
Rif. Ag. Entrate circolare 4/E/2002.

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