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#CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO (dal 2015 al 2020)

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
Art.1 comma 35 Legge 190 del 23/12/2014
(2015 al 2020)

 

 


AGEVOLAZIONE
Consiste in un incentivo automatico sotto forma di credito d’imposta, fino al 50% delle spese sostenute. A condizione che la “spesa incrementale complessiva” per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta (dal 01/01/2015 fino alla 31 /12/2020) in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, sia pari o superiore a € 30.000,00 ed ecceda la media dei medesimi costi realizzati nei tre periodi d’imposta (2012-2013-2014) che sarà fissa per tutto il periodo dell’incentivo. Importo massimo annuale per ciascun beneficiari €  20.000.000,00.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
In via preliminare, si precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elencazione contenuta nelle menzionate disposizioni, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

Rientra nelle attività di ricerca e sviluppo:
“Ricerca Fondamentale”:
-lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

 Ricerca industriale”:
– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
– creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Sviluppo sperimentale
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale
– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Gli “studi di fattibilità” sono tra le attività ammesse nell’ambito dello sviluppo sperimentale, non escludendo tale attività dalla ricerca fondamentale e della ricerca industriale.

Sono agevolabili, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Specifiche attività aziendali (ad esempio, lo sviluppo di una data molecola da parte di un’azienda nel settore chimico-farmaceutico) ad una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, elencate analiticamente dalle norme richiamate, comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.

Pertanto, i soggetti interessati possono presentare, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate che provvederà ad acquisire il parere del citato Ministero.

Sono, escluse le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili quali:

A) PERSONALE; COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO L’IMPRESA. (MISURA DEL 50%)
Sono compresi gli esercenti arti e professioni e amministratori, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.
E’ escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
Per “collaboratore” si intende il titolare di un qualsiasi contratto di natura lavorativo, professionale (inclusi gli incarichi consulenziali).
Sono compresi gli esercenti arti e professioni e amministratori, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.
E’ escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
I costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca “extra-muros”.

Per “collaboratore” si intende il titolare di un qualsiasi contratto di natura lavorativo, professionale (inclusi gli incarichi consulenziali).

B) STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO (MISURA DEL 50%)
Per quanto riguarda questa categoria, si considerano ammissibili le “spese di acquisizione o utilizzazione mediante locazione finanziaria di strumenti e attrezzature di laboratorio”.
Sono, quindi, eleggibili al credito nel caso di locazione finanziaria le quote capitali dei canoni, nel caso di acquisto la quota di ammortamento.Per il calcolo dell’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo”, concorre la percentuale di utilizzo del bene nell’attività di ricerca e al periodo di tempo di utilizzo nell’arco di un anno.

Sono esclusi beni con un costo unitario inferiore a 2.000 euro al netto di IVA.

C) SPESE- ESTERNE – EXTRA MUROS (MISURA DEL 50%)
Per ricerca “extra-muros” si identifica quella relativa a contratti stipulati con:
-università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese
(residenti o localizzate in Stati Membri EU, in stati aderenti all’accordo dello Spazio Economico Europeo SEE) comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
-Imprese
-Start Up Innovative
– I costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria.

Sono esclusi i costi commissionati a società dello stesso gruppo, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, inquadrabile nell’ambito della ricerca intra-muro.

 Nel caso di ricerca commissionata, non si ritiene necessario che l’impresa che svolge su commissione attività di ricerca abbia la predetta attività nel proprio oggetto sociale, né che si serva di personale altamente qualificato; si ritiene invece necessario che l’impegno assunto su commissione sia coerente con l’attività effettivamente svolta dal commissionario.

D) PRIVATIVE INDUSTRIALI (MISURA DEL 50%)
Per quanto riguarda la definizione di “privativa industriale”, si precisa che, assume la denominazione di:
– brevetto per invenzione industriale (anche nel settore delle biotecnologie);
– brevetto per invenzione biotecnologica;
– registrazione di topografia di prodotto a semiconduttori e brevetto per nuova varietà vegetale.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, di predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale.
Sempre a titolo esemplificativo, i servizi connessi al procedimento di brevettazione o registrazione sono rappresentati da consulenze propedeutiche (studi su brevettabilità, freedom to operate), deposito della domanda di brevetto o di registrazione, estensione della domanda di brevetto o registrazione, conversione ed ogni istanza a queste connesse, comprese le eventuali traduzioni, mantenimento in vita.
Le disposizioni sopra menzionate prevedono che le spese relative alle “privative industriali” rilevano sia nel caso di produzione interna sia nel caso di acquisto da fonti esterne, anche appartenenti al medesimo gruppo societario, nonché tutti costi che l’impresa beneficiaria sostiene per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di detti beni immateriali.
In caso di produzione interna degli assets giuridicamente tutelabili previsti dalla norma, rilevano tutti i costi sostenuti a tal fine.

Spese per attività di certificazione contabile (MISURA DEL 100%)
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti scritti nel registro dei revisori legali, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione. La norma, concede alle imprese, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di € 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. L’importo del contributo attribuito per le spese di certificazione si aggiunge al credito di imposta spettante.Resta fermo che le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono deducibili dal reddito di impresa per l’intero importo.

BENEFICIARI
Tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato). Anche i consorzi e le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta secondo criteri proporzionali in funzione della partecipazione di ciascuna azienda.
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il “calcolo della spesa incrementale complessiva ” è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.
Sono esclusi i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi.

 IL CREDITO D’IMPOSTA

  • non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
  • non rileverà ai fini del calcolo della quota deducibile di interessi passivi ex art. 61 del Tuir e della quota deducibile degli altri componenti negativi di reddito ex art. 109, comma 5, del Tuir;
  • non sarà soggetto al limite di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, in base al quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
  • non sarà soggetto al limite di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000, in base al quale il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è pari (a decorrere dall’anno 2014) a 700.000 euro.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 a decorrere dal 01/ Gennaio successivo al periodo d’imposta in cui i costi sono stati sostenuti.
Il codice tributo é “6857” denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.
Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Si precisa che il codice tributo “6857” sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

 Il MEF effettuerà ogni mese il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame al fine di verificare il rispetto dei limiti di copertura individuati dalla legge di stabilità 2015 (255,5 milioni per il 2014; 428,7 per il 2016; 519,7 per il 2017; 547 per il 2018 e il 2019; 164 per il 2020).

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