RICERCA E SVILUPPO |CREDITO D’IMPOSTA 2020 (ALIQUOTE VARIATE)
A COSA SERVE
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
AGEVOLAZIONE
Nuovo credito d’imposta nel 2020 per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0. La norma contiene il dettaglio delle spese agevolate per ognuna delle tre tipologie sopra elencate. Il credito d’imposta è così modulato:
1)Ricerca E Sviluppo: 20% dei costi fino a 4 milioni di euro.
2)Innovazione Tecnologica: 10% dei costi fino a 2 milioni di euro.
15% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
3) Design E Ideazione Estetica: 10% dei costi fino a 2 milioni di euro.
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
COME SI ACCEDE
Consiste in un incentivo automatico sotto forma di credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative successivo a quello in corso al 31.12.2019 con l’estensione
L’agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di
imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è cumulabile con altre misure aventi
ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto.
L’agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di
imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale).
SPESE PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE CONTABILE (MISURA DEL 100%)
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti scritti nel registro dei revisori legali, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione. La norma, concede alle imprese, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di € 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione. L’importo del contributo attribuito per le spese di certificazione si aggiunge al credito di imposta spettante. Resta fermo che le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono deducibili dal reddito di impresa per l’intero importo.
FRUIZIONE
Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di Certificazione Contabile.
Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.
1)CREDITO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (SECONDO MANUALE FRASCATI)
20% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 4 MILIONI DI EURO.TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta quelle sostenute dal 2020, anche per progetti avviati in anni precedenti, rientranti in una delle seguenti categorie:
“Ricerca Fondamentale”:
-lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
In merito alle “utilizzazioni pratiche dirette non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.
“Ricerca industriale”:
si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
“Sviluppo Sperimentale”
si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare tre principi generali:
-effettività;
-pertinenza;
-congruità.
1) RIENTRA NEI COSTI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (SECONDO MANUALE FRASCATI)
A)PERSONALE COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, AUTONOMI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO L’IMPRESA. “INTRAMUROS”
Per il Personale Di Età Non Superiore Ai 35 Anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato di ricerca, o in possesso di laurea magistrale in discipline tecniche scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono alla spesa per un importo maggiorato del 150%.
Sono compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.Personale autonomo e per le altre tipologie di contratti di ricerca commissionata.E’ escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;Per “collaboratore” si intende il titolare di un qualsiasi contratto di natura lavorativo, professionale (inclusi gli incarichi consulenziali).In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non puo’ eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed e’ subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. Questo è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile
B)BENI MOBILI O DEI SOFTWARE
utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo rientrano e quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, e le altre spese. Sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.
C)RICERCA EXTRA-MUROS
Includo le spese aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con:
-università, enti di ricerca ed organismi equiparati,(residenti o localizzate in Stati Membri EU, in stati aderenti all’accordo dello Spazio Economico Europeo SEE) comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si applicherà maggiorazione del 150% della spesa a condizioni che non tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
– I costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria.
Sono esclusi i costi commissionati a società dello stesso gruppo, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, inquadrabile nell’ambito della ricerca intra-muro.Nel caso di ricerca commissionata, non si ritiene necessario che l’impresa che svolge su commissione attività di ricerca abbia la predetta attività nel proprio oggetto sociale, né che si serva di personale altamente qualificato; si ritiene invece necessario che l’impegno assunto su commissione sia coerente con l’attività effettivamente svolta dal commissionario.
D)PRIVATIVE INDUSTRIALI QUOTE DI AMMORTAMENTO PER AQUISIZIONE Includono le spese, anche in licenza d’uso di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta.Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso — 36 — 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 304 gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
E)SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI
E’ previsto un limite di spesa complessivo:
-del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a)
ovvero
-del 20% delle spese per contratti di ricerca di cui alla lettera c)
senza considerare le maggiorazioni ivi previste a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
F)MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, Il limite di spesa complessivo previsto ammonta: al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a),
ovvero
nel caso di attività extramuros,al 30% delle spese per contratti di ricerca di cui alla lettera c).
2) CREDITO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (SECONDO MANUALE OSLO)
-10% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 2 MILIONI DI EURO.
-15% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 2 MILIONI DI EURO
SE L’ATTIVITÀ È FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA O DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0).
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
In queste attività un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi e il bonus è pari al:
– 10% delle relative spese ammissibili,
– 15% delle spese ammissibili, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 4.0
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
A titolo esemplificativo (l’elenco non è quindi tassativo), costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:
- l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, Mes e Scada);
- l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
- l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
- l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
- l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
- l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
- l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
- la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
- la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
- l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
- l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica (quindi premiati sempre con l’incentivo al 15%) i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.
A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
- la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
Si prevede che, per beneficiare dell’aliquota maggiorata del 10%, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.
È possibile applicare l’agevolazione a molteplici investimenti in attività di IT effettuati nell’esercizio, a condizione di operare una separazione analitica dei progetti e delle spese per tipologia di attività e nel rispetto del massimale di spesa.Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su
specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare tre principi generali:
-effettività;
-pertinenza;
-congruità.
2) RIENTRA NEI COSTI PER L’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (SECONDO MANUALE OSLO):
A)PERSONALE COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, AUTONOMI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO L’IMPRESA. “INTRAMUROS” nello svolgimento di attività di Innovazione Tecnologica ammissibili al credito.
Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di Innovazione Tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
Sono compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.
Personale autonomo e per le altre tipologie di contratti di ricerca commissionata. E’ escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
Per “collaboratore” si intende il titolare di un qualsiasi contratto di natura lavorativo, professionale (inclusi gli incarichi consulenziali).
In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ ammissibilità delle relative spese non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed e’ subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. Questo è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile
B) BENI MOBILI O DEI SOFTWARE utilizzati nei progetti Innovazione Tecnologicaammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
Per quanto riguarda questa categoria, si considerano ammissibili le “spese di acquisizione o utilizzazione mediante locazione finanziaria di strumenti e attrezzature di laboratorio”.
Sono, quindi, eleggibili al credito nel caso di locazione finanziaria le quote capitali dei canoni, nel caso di acquisto la quota di ammortamento.
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di Innovazione Tecnologica;
C) RICERCA EXTRA-MUROS
Si intendono Le spese le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di Innovazione Tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
D) SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;E’ previsto un limite di spesa complessivo:
20% delle spese del personale di cui alla lettera a)
E)MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d’imposta Il limite di spesa complessivo previsto ammonta:
30% delle spese del personale di cui alla lettera a),
ovvero
30% delle spese per contratti di ricerca di cui alla lettera c),
3)CREDITO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
10% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 2 MILIONI DI EURO.
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Ai fini dell’applicazione del comma 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 2. Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
BENEFICIARI
In queste attività rientrano le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
3)RIENTRANO NEI COSTI PER L’ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
A) SPESE PER IL PERSONALE titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di attività di design e ideazione estetica ammissibilisvolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni.
Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
B) BENI MATERIALI MOBILI utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica rientrano e quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, e le altre spese, utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
C) SPESE PER CONTRATTI aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
D) SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA e servizi equivalenti inerenti alle attività innovative ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).
E) SPESE PER MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
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