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CREDITO IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI – DOMANDA PRESENTABILE DAL 22 SETTEMBRE

 

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI     ARTICOLO 57-BIS, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96. (18G00115) (GU SERIE GENERALE N.170 DEL 24-07-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2018

 AGEVOLAZIONE
La norma nasce con l’obiettivo di sostenere e facilitare le aziende nella gestione dei propri investimenti pubblicitari sui mezzi stampa, radio locali e tv locali.

Consiste in un incentivo automatico sotto forma di credito d’imposta in % sulle spese sostenute nella misura del:

  • 75% delle spese sostenute per imprese e lavoratori autonomi;
  • 90% per le piccole e medie imprese, le microimprese e le startup innovative.

BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Titolari di lavoro autonomo
  • Enti non commerciali

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Gli investimenti incrementali in pubblicità devono essere effettuati su:
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno il 1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente;
-gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica,anche online, dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017, fermo restando che il loro valore superi di almeno 1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (per il 2017 non sono,invece,agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv)

 Come specificato nel testo, per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/ emittenti radio-televisive

In caso di investimenti pubblicitari su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali. 

Le caratteristiche sono quelle di cui all’articolo 7, commi 1 e 4 del D.Lgs. 15 maggio 2017 n.70, che testualmente si trascrivono: 

Comma 1 – Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

Comma 4 – In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.”

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto

  • Delle spese accessorie,
  • Dei costi di intermediazione
  • Di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

LIMITE INDIVIDUALE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA.
Limite individuale per la fruizione del credito d’imposta. L’articolo 4 del testo ad oggi disponibile del regolamento introduce un limite individuale del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, pari al 5 % del totale delle risorse annue destinate agli investimenti pubblicitari sulla stampa. Tale limite è ridotto al 2 % per cento per gli investimenti in tv e radio locali.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
I soggetti che intendono beneficiarne sono tenuti a inviare distinte comunicazioni telematiche per gli investimenti effettuati nel 2018 e per quelli effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.

Tutte le istanze devono essere presentate tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018.

A regime la procedura é:
dal 1°marzo al 31 marzo di ciascun anno, i soggetti interessati devono inoltrare l’apposita comunicazione telematica per la richiesta del credito di imposta, indicando il costo complessivo degli investimenti in pubblicità effettuati e da effettuare nell’anno, distinti fra il comparto stampa ed il comparto radio tv locali, mentre la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.( per l’esercizio 2018 va quindi presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.)

– Le modalità della comunicazione telematica saranno definite con un futuro provvedimento amministrativo del Dipartimento dell’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. – Entro la fine di aprile di ciascun anno, il Dipartimento dell’Editoria forma un elenco dei richiedenti con gli importi teoricamente fruibili, in base agli investimenti pubblicitari comunicati dai soggetti richiedenti. – L’ammontare del credito effettivamente spettante a ciascun soggetto è disposto con provvedimento del Dipartimento dell’Editoria e pubblicato sul sito web del dipartimento stesso, dopo aver accertato gli investimenti effettuati. – Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale gli investimenti pubblicitari sono stati effettuati e nelle dichiarazioni successive, sino all’esaurimento.

CUMULABILITA’
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

DEFINIZIONE DI CREDITO D’IMPOSTA
E’ un credito esigibile verso il fisco utilizzabile a compensazione tramite F24 e deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

IL CREDITO D’IMPOSTA

  • E’ un credito esigibile verso il fisco utilizzabile a compensazione
  • Non essendo presente alcuna disposizione di senso contrario, l’agevolazione dovrebbe essere soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • Non rileverà ai fini del calcolo della quota deducibile di interessi passivi ex art. 61 del Tuir e della quota deducibile degli altri componenti negativi di reddito ex art. 109, comma 5, del Tuir;

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