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Il Ministero del Lavoro, ha reso noto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale n. 390 dello scorso 3 giugno, che apporta modifiche al testo del precedente decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, con cui si dispone la concessione di incentivi per tutti quei datori di lavoro privati (ad esclusione di quelli domestici) che nel corso del 2013 assumono, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione – da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti – per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.In particolare, con il recente provvedimento, si dispone l’inserimento nel citato decreto direttoriale n. 264/2013 del nuovo comma 1-bis all’art. 2, il quale definisce i termini di presentazione dell’istanza all’INPS (entro 30 giorni dalla pubblicazione di un’apposita circolare esplicativa) e, la riscrittura del comma 2 dell’art. 4, che prevede un ulteriore criterio di autorizzazione da parte dell’Istituto previdenziale per fruire del beneficio in argomento, ovvero quello cronologico delle assunzioni.
DURATA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
190 euro mensili per 12 mesi  per lavoratori assunti a tempo indeterminato,
190 euro mensili per 6 mesi  se assunti a tempo determinato,
il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale da erogare direttamente al lavoratore in azienda.A tal riguardo, sempre all’art. 1 del decreto direttoriale n. 264/2013, si stabilisce che il beneficio in argomento è riconosciuto anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscono, oltre all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro di natura subordinata. L’erogazione dell’incentivo avverrà mediante il conguaglio contributivo, da effettuarsi in occasione delle consuete dichiarazione mens.
PRESENTAZIONE. La presentazione dell’istanza, deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS – a pena di decadenza – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.inps.it, di un’apposita circolare esplicativa, ovvero entro 30 giorni dall’assunzione del lavoratore nel caso questa sia stata effettuata successivamente alla pubblicazione della predetta circolare. L’INPS procederà con una fase istruttoria nella quale sarà accertata la sussistenza dei requisiti richiesti mediante la verifica delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, e delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro.
AUTORIZZAZIONE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ASSUNZIONI
In caso di esito positivo, l’Istituto previdenziale provvederà ad autorizzare la fruizione del beneficio, nei limiti delle risorse disponibili e, ai sensi del recente decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013, secondo l’ordine cronologico delle assunzioni.

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