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NUOVI OBBLIGHI PER CHI OPERA CON I GAS FLUORURATI – Rif.12-013

È obbligatorio iscriversi al nuovo Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate, attivo dall’11 febbraio 2013. Per le persone e le imprese già in attività l’iscrizione deve avvenire
entro il 12 aprile 2013

Prego verificare la vostra condizione in base ai casi sotto riportati.

CASO 1
PERSONE che svolgono attività di:

  • Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 303/2008];
  • Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di  protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 304/2008].

IMPRESE che svolgono attività di:

  • installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 303/2008];
  • installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 304/2008].

All’atto dell’iscrizione, se in possesso del requisito dovuto, i soggetti sopra indicati possono Richiedere un certificato provvisorio che ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio e permette loro di operare in detto periodo, in attesa del rilascio del certificato “definitivo”, a seguito del superamento dell’esame. L’avvenuto rilascio alla persona/impresa del certificato viene comunicato via telematica direttamente dall’Organismo di Certificazione che lo rilascia.
La persona dovrà essere in possesso di un’esperienza di due anni nel settore, acquisita dal 5/5/2010 al 5/5/2012. L’impresa dovrà impiegare persone in possesso di certificato.

CASO 2
PERSONE che svolgono attività di:

  • addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [Regolamento  CE 305/2008];
  • addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008];

IMPRESE che svolgono attività di:

  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [Regolamento CE 305/2008];
  • recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008].

Per le persone operanti nell’ambito dei Regolamenti CE 305/2008 e 306/2008, non è prevista la possibilità di richiedere il certificato provvisorio.
Dopo il 12 aprile 2013, in assenza della certificazione successiva al superamento dell’esame, non sarà più possibile svolgere le attività previste.
Sarà, infatti, possibile operare solo se in possesso del certificato, rilasciato a seguito del superamento dell’ esame (resta facoltativa la frequenza del corso). ll certificato viene inserito nella pratica telematica della persona direttamente dall’Organismo di Certificazione che lo rilascia.
Le imprese operanti nell’ambito dei Regolamenti CE 305/2008 e 306/2008 non sono tenute all’ottenimento del certificato, ma solo all’iscrizione.

CASO 3 PERSONE che svolgono attività di:

  • addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE [Regolamento CE  307/2008].

IMPRESE che svolgono attività di:

  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore  [Regolamento CE 307/2008].

Le persone che svolgono l’attività di recupero gas da impianti di condizionamento d’aria da veicoli a motore devono partecipare a un corso specificamente organizzato, con il rilascio finale di un attestato da parte di un Organismo di Attestazione certificato.Per le persone operanti nell’ambito del Regolamento 307/2008 non è prevista la possibilità di richiedere il certificato provvisorio.
Dopo il 12 aprile 2013, in assenza dell’attestazione successiva alla frequenza di un corso e al superamento dell’esame, non sarà più possibile svolgere l’attività in questione.
Sarà, infatti, possibile operare solo se in possesso dell’attestato definitivo, rilasciato a seguito della frequenza al corso e al superamento dell’esame. Il corso in questo caso è obbligatorio. L’attestato definitivo viene inserito nella pratica telematica della persona direttamente dall’Organismo di Attestazione che lo rilascia.
Le imprese devono unicamente iscriversi al Registro e non hanno ulteriori obblighi.

Se interessati prego scaricare il file e inviarcelo compilato.

gf_iscrizione_persone
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