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STIPENDI IN CONTANTI, PAGAMENTO VIETATO DAL 1 luglio 2018

Il Governo ha approvato nella Legge di Bilancio 2018 il divieto di pagamento degli stipendi in contanti dal 1 luglio 2018 contenuta nel comma 910 e seguenti all’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017).

Il Governo nella Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite banche o uffici postali per evitare che i dipendenti, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, siano spinti a firmare una busta paga da cui risulta una retribuzione regolare anche se in realtà viene corrisposto un importo inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.

Ed ora è realtà: dal 1 luglio 2018 il pagamento degli stipendi in contanti è vietato, è obbligatorio il pagamento della retribuzione tramite bonifico bancario o postale o comunque strumenti di pagamento elettronici.

Stipendi in contanti vietati quindi. E chi paga gli stipendi in contanti rischia una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Sanzione che viene irrogata dagli ispettori del lavoro e che può essere ridotta a 1.667 euro.

Non solo, la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Nuove modalità obbligatorie di pagamento degli stipendi

Il comma 910 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 introduce delle modalità obbligatorie di legge di pagamento delle retribuzioni:

“910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.

Pertanto, la legge indica degli specifici metodi di pagamento delle retribuzioni, ivi compreso gli acconti degli stipendi, con l’avvertenza poi chiarita dall’Ispettorato del lavoro nella nota protocollo n. 4538 del 2018, che un qualsiasi strumento di pagamento delle retribuzioni diverso da quelli di cui sopra, comporta l’irrogazione della sanzione. 

Pagamento stipendi in contanti vietato dal 1 luglio 2018
Il comma 911 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce il divieto di pagamento degli stipendi in contanti:

“911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.

Sono quindi consentiti i pagamenti degli stipendi con bonifico, con assegno bancario, oppure anche con pagamento in contanti ma presso uno sportello bancario o postale, quindi sempre in modalità tracciabile. Ma in ogni caso non è più possibile erogare la retribuzione per mezzo di denaro contante.

Pagamento acconto stipendi in contanti vietati

Quando la legge parla di divieto di “corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro”, quindi in contanti, estende tale divieto a qualsiasi evento di pagamento della retribuzione al lavoratore, quindi anche gli acconti di stipendio, anche di modesta entità.

Ciò vuol dire che non possibile erogare ai lavoratori, anche con finalità elusiva della norma, neanche un euro di acconto stipendi in contanti dal 1 luglio 2018.

Analogamente, qualsiasi acconto dello stipendio di prassi erogato al lavoratore (pagamento “a giornata”, “a settimana”, ecc.) dovrà essere erogato attraverso strumenti tracciabili, scelti tra quelli elencati sopra (bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronici, ecc.).

E a nulla varrà l’entità modesta degli stessi.

Elenco contratti di lavoro con obbligo pagamento stipendi con bonifico o assegno

Il comma 912 della Legge di Bilancio 2018 fornisce una precisa indicazione, non tanto sui datori di lavoro obbligati a seguire la nuova normativa sul pagamento degli stipendi, ma letteralmente quali sono i rapporti di lavoro ai quali si applica la normativa e quindi per quali buste paga o retribuzioni vige dal 1 luglio 2018 l’obbligo di pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili tramite banca o posta, ed il conseguente divieto di pagamento degli stipendi in contanti.

“912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142″.

La conseguenza è che obbligatorio il pagamento degli stipendi tramite banca o posta o comunque è vietato il pagamento degli stipendi in contanti, nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
contratto di apprendistato;
collaborazione coordinate e continuative o cococo;
lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
contratti di lavoro con soci di cooperative;
e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Come confermato dall’Ispettorato del lavoro nella nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, “Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico”.

Tirocini, stage, borse di studi e prestazioni occasionali con pagamento in contanti

Sono esclusi da tale obbligo tutti i rapporti che non sono di lavoro subordinato o di collaborazione, quali ad esempio i tirocini formativi (o stage). Gli stagisti possono essere pagati in contanti, o per meglio dire, il datore di lavoro può erogare l’indennità di partecipazione, ossia il compenso previsto per lo stage.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, i compensi derivanti da borse di studi e rapporti autonomi di natura occasionale (le cosiddette prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 2222 del codice civile).

Firma della busta paga e onere della prova

Non solo la legge, sempre al comma 912 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) chiarisce che gli obblighi di pagamento degli stipendi riguardano tutti i lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dal contratto di lavoro e dalla sua durata. Ma stabilisce anche che “La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Quindi la logica conseguenza, anche per la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni introdotta in maniera obbligatoria per legge, l’avvenuto pagamento della retribuzione è attestato solo dalla copia del pagamento della retribuzione stessa, quindi copia del bonifico, fotocopia dell’assegno o comunque attestazione bancaria o postale.

Stipendio restituito in contanti dal lavoratore

La normativa, pur se contenente maggiori tutele dei lavoratori vittime di mancati pagamenti delle retribuzioni, non interviene a contrastare il fenomeno del pagamento della retribuzione netta in busta paga con bonifico o assegno bancario, ma con il lavoratore che restituisce al datore di lavoro, in contanti, parte del denaro percepito con strumenti tracciabili.

Lavoro domestico: consentito il pagamento stipendi in contanti a colf e badanti

La normativa introduce al comma 913 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 delle esclusioni per il pubblico impiego e per il lavoro domestico: “Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

Quindi le famiglie italiane che pagano la colf o la badante o qualsiasi lavoratore del settore domestico, al quale viene applicato il CCNL del lavoro domestico, possono continuare ad erogare la retribuzione al lavoratore in contanti.

Pagamento stipendi in contanti: sanzioni fino a 5 mila euro

Lo stesso comma 913 introduce le sanzioni per il divieto di pagamento stipendi in contanti.

Originariamente la proposta di legge prevedeva sanzioni da 5 mila a 50 mila euro. La normativa approvata invece riduce tale regime sanzionatorio. Non solo, la proposta di legge conteneva anche obblighi datoriali di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (unilav assunzione) con indicazione dell’istituto bancario o l’ufficio postale (che a sua volta deve rilasciare una dichiarazione che “attesta l’attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore”). Ed in mancanza di tale indicazione nell’unilav assunzione, il datore di lavoro era sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro. Ma tale parte della proposta non è passata.

Il comma 913 approvato è il seguente: “Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 (sarebbe l’obbligo di pagamento retribuzioni con strumenti tracciabili) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.

Si tratta di un regime sanzionatorio decisamente attenuato e che sembra riferirsi alla totalità dei rapporti di lavoro, quindi indipendentemente dal numero di violazioni.

In merito alle sanzioni e al sistema sanzionatorio, ivi compreso come avviene la contestazione della violazione da parte degli Ispettori del Lavoro in caso di accesso ispettivo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito in una nota n. 4538 del 22 maggio 2018 che la violazione della legge, quindi il pagamento degli stipendi in contante, anche solo per un acconto di modesta entità, comporta una sanzione non diffidabile (ossia non sanabile entro un certo lasso di tempo). La sanzione stessa può essere ridotta di un terzo, pagando entro 60 giorni dal verbale di contestazione.

Normativa pagamento stipendi in vigore dal 1 luglio 2018

Il comma 914 della Legge di Bilancio 2018 prevede che “Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Si tratta quindi dell’entrata in vigore della normativa dal 1 luglio 2018.

Il comma 914 stabilisce inoltre che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Studio 3 s.r.l.