accesso all'area riservata

Tipologie di Contributi

FONDO PERDUTO O CONTO CAPITALE
Contributi finanziari a fondo perduto, ottenuti dall’azienda beneficiaria a fronte di progetti comportanti investimenti in termini di opere, macchinari e impianti, e più in generale spese che abbiano effetti durevoli sull’azienda stessa. Sotto il profilo fiscale generano ricavi tassabili in cinque anni. Vengono erogati in più quote annuali stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Definiamo finanza agevolata quella serie di provvidenze ed interventi che, stabiliti da norme di legge e sulla base di progetti di investimento, agevolano la copertura del fabbisogno finanziario degli stessi, incidendo perciò positivamente sulla dinamica dello sviluppo aziendale.

CONTO INTERESSI
Sono finanziamenti la cui agevolazione è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di

interesse di riferimento fissato dal Ministero dell’Industria in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea, e quelli effettivamente da corrispondere a tasso agevolato.

Sono contributi finanziari a fondo perduto o calcolati attualizzando lo spread tra tasso ordinario e tasso

agevolato, ed erogati direttamente all’azienda beneficiaria o per il tramite di intermediari finanziari.

CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta e il bonus fiscale sono strumenti che permettono di non pagare imposte quali IRPEG, IVA, IRPEF e imposte che affluiscono sul conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta, fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus/credito stesso. Generalmente il periodo d’utilizzo del bonus non può protrarsi oltre i 5 anni dall’ottenimento del Decreto d’approvazione.

CONCESSIONE DI UNA GARANZIA
Talvolta le aziende, a fronte di una necessità di ottenere mezzi finanziari in prestito da istituti di credito, non sono in grado di fornire idonee garanzie. Alcune normative prevedono perciò la formazione, la crescita e il reintegro di fondi di garanzia collettiva istituiti presso i Consorzi di garanzia Collettiva Fidi. Altre normative prevedono la costituzione di fondi speciali finalizzati alla concessione di garanzie.

ESL e ESN
Il Trattato di Amsterdam, che modifica il trattato di Roma agli artt. 87 e 88, sancisce il regime che i singoli Stati devono rispettare per quanto concerne i sistemi nazionali di incentivazione.

Principio fondamentale è che sono vietati aiuti che, favorendo talune imprese o taluni settori produttivi, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Perciò, al fine di garantire una omogeneità di livelli di aiuto, l’Unione Europea ha introdotto un parametro di misurazione degli incentivi. L’Equivalente Sovvenzione rappresenta l’intensità dell’aiuto che l’Unione Europea permette in una determinata area, per qualunque tipologia di beneficio.

L’ESL rappresenta il rapporto tra il valore dell’incentivo ottenuto ed il valore dell’investimento ammesso, al lordo dell’imposizione fiscale.

L’ESN tiene conto nel calcolo anche dell’impatto fiscale che il beneficiario subisce in quella determinata situazione.

DEMINIMS
Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l’amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell’impresa. Nel caso un’agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell’impresa beneficiaria, l’aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un’impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Tuttavia, il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) di un’agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell’intervento dalle regole comunitarie pertinenti.