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ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE dal 01/07/2018 CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE.-**PROROGATA AL I GENNAIO 2019**

STRUMENTI DI PAGAMENTO PER CARBURANTI

A decorrere dal 1.07.2018 (salvo proroghe) la L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito l’abolizione della scheda carburante. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati con la fattura elettronica (art. 22, c. 3, 2° periodo D.P.R. 633/1972 – commercio al minuto). Non sono, invece, soggette all’obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.


AMBITO

Acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.

ACQUISTO DI CARBURANTE

  • Documentazione
    Tali acquisti devono essere documentati, dal 1.07.2018, mediante fattura elettronica (dalla stessa data è abolita la scheda carburante) e strumenti di pagamento tracciabili.
  • Strumenti di pagamento consentiti
    Sono ritenute idonee ai fini della detrazione Iva e della deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento: – assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; – elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto;  bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

 

Pertanto, dal 1.07.2018, l’acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione dell’Iva e la deducibilità del costo.

CONTRATTO DI NETTING

È considerato “qualificato” anche il pagamento che avviene in un momento diverso rispetto alla cessione come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati.

BUONI BENZINA

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Alleghiamo Circolare_N_8_30042018 Agenzia delle entrate.

Prorogata al I Gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica. 

Per chi non intesse gestire gli acquisti con la fatturazione elettronica,continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo delle carte di credito bancomat o altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.

Resta ferma dal I luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione  utilizzando mezzi “tracciabili”.