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Formazione 4.0 Credito D’Imposta fino al 50%

Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020  (Prorogata per esercizio da 2020-2022 )

on il DM 4 Maggio 2018 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 143/2018 trovano attuazione le regole operative per il bonus formazione 4.0 previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e Prorogata con gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 e Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020 nell’ambito del piano di Transizione 4.0: si tratta del credito d’imposta fino a 300mila euro a impresa, per le spese di formazione legate alle competenze.

AGEVOLAZIONE
Consiste in un incentivo automatico sotto forma di credito d’imposta, in rapporto alla dimensione dell’azienda:

  • 50% per le piccole imprese, spesa massima annuale di 300 mila euro 
  • 40% per le medie aziende; spesa massima annuale di 250 mila euro 
  • 30% per le per le grandi imprese; spesa massima annuale di 250 mila euro 

BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile, dalle modalità di determinazione del reddito, dalle dimensioni, compresa la pesca, l’acquacultura e la produzione primaria di prodotti agricoli. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE AGEVOLABILE
Il presente decreto è finalizzato l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 applicate negli ambiti:

  • Informatica;
  • Tecniche e tecnologie di produzione;
  • Vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o  consolidare  le  conoscenze  delle tecnologie previste piano di Transizione 4.0 quali:
-big data,
-analisi dei dati,
-cloud e fog computing, 
-cyber  security,
-simulazione e sistemi cyber-fisici,
-prototipazione rapida, 
-sistemi  di  visualizzazione realtà virtuale (RV)  e realtà aumentata (RA),
-robotica  avanzata  e  collaborativa, 
-interfaccia uomo macchina,
-manifattura additiva (o stampa  tridimensionale), 
-internet  delle  cose  e  delle macchine
-integrazione digitale dei  processi  aziendali, 

Per gli apprendisti sono ammissibili solo per le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze indicate di cui sopra. Non si considerano l’attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata   dall’impresa   per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e  ad  ogni  altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta può essere richiesto anche nel caso di corsi di formazione in modalità e-learning. In tal caso il MISE ha chiarito che sarà necessario rispettare una serie di regole perché queste risultino agevolabili.Bisogna, innanzitutto controllare la presenza alle attività del personale dipendente e mettere in atto strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

I corsi devono essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica che rispondano ai seguenti requisiti:

  • devono essere almeno quattro per ogni ora;
  • devono essere strutturati su quesiti a risposta multipla;
  • devono essere proposti a intervalli irregolari e non prevedibili dall’utente.

Anche al termine del corso i partecipanti devono affrontare e superare una prova di verifica rispondendo correttamente alla metà delle domande proposte.

SPESE AMMISSIBILI
ALLIEVI
Sono considerate ammissibili le sole spese relative a personale dipendente (subordinato tempo indeterminato e tempo determinato) impiegato nelle attività di formazione ammissibili occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A, limitatamente al costo lordo aziendale per le ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile.

DOCENTI INTERNI/TUTOR
Per il personale che partecipa in veste di docente o tutor nelle attività di formazione ammissibili, le spese ammissibili (limitatamente al costo lordo aziendale per le ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabili) non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori, non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.
Per costo aziendale si assume la retribuzione a lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive delle ferie e dei permessi maturati nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Il credito d’imposta in questione è indipendente dalla circostanze che l’impresa fruisca del super o dell’iper-ammortamento.

DOCENTI ESTERNI
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università pubbliche o private o strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.Tali costi non sono ritenuti tale spese ammissibili .

SPESE PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE CONTABILE (MISURA DEL 100%)
Ai fini dell’ammissibilità’ al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010).Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000,00 fermo restando il limite massimo del credito spettante di € 300.000,00.

Le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.

DOCUMENTAZIONE
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione nel caso di attività formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alla attività in veste di Docente Tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficiario, con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante deve essere rilasciato a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettività di partecipazione alle attività formative agevolabili.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 01 Gennaio successivo al periodo d’imposta in cui i costi sono stati sostenuti, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Indicazioni saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

CUMULABILITA’
Il DM 4 maggio 2018 dispone che il credito d’imposta sia cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014.

IL CREDITO D’IMPOSTA

  • Non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
  • Non rileverà ai fini del calcolo della quota deducibile di interessi passivi ex art. 61 del Tuir e della quota deducibile degli altri componenti negativi di reddito ex art. 109, comma 5, del Tuir;
  • Non sarà soggetto al limite di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, in base al quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
  • Non sarà soggetto al limite di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000, in base al quale il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è pari (a decorrere dall’anno 2014) a 700.000 euro.

ESCLUSIONI
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà così come definite dall’ art.2 punto 18 del Regolamento UR n 651 /2014.Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti quali illegali o incompatibili, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è altresì sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

Scheda Legge Formazione 4.0 da 2020 a 2022


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