MARCHI+2021
a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021
L’iniziativa intende sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso l’acquisizione di servizi specialistici:
- Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;
- Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.
per la misura A: – aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
nonché
– aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione.
Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
per la Misura B:
– aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:
· il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
· il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
· il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
nonché
– aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
2. Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013), né ad attività di produzione primaria di prodotti agricoli.
3. I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.
SPESE AMMISSIBILI
1. Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:
a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.
b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library.
c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library.
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.
e. Tasse di deposito presso EUIPO.
2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:
a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.
b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library.
c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library.
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
- Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI | |
SERVIZI | IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE |
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE | € 1.500,00 |
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO | |
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 1 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia* 2 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE* | € 550,00 € 1.500,00 |
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. |
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE** | € 1.500,00 |
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto | |
e. TASSE DI DEPOSITO | PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI DEPOSITO SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DEL 50% DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO |
2. Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 8.000,00
QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI | ||
SERVIZI | IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE | IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI USA O CINA |
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE | € 1.500,00 | € 1.650,00 |
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO | € 300,00 | € 350,00 |
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 1 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia* 2 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE* 3 – Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE | € 550,00 € 1.500,00 € 600,00 | € 630,00 € 1.800,00 € 700,00 |
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. |
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/ RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE 1 – Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione** 2 – Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione*** | € 1.500,00 € 500,00 per singolo rilievo | € 1.800,00 € 600,00 per singolo rilievo |
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. ***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali. | ||
e. TASSE DI REGISTRAZIONE | PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI REGISTRAZIONE SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DELL’80% DEL COSTO SOSTENUTO (90% PER USA O CINA) E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO |
3. Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese
4. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2018 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 8.000,00
5. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2018 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2018; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 3.000,00.
6. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00. Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B. Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa. Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00 per impresa, l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 1100 e ss. del Codice Civile in materia di comunione.
7. Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE.
8. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni di cui al presente bando sono fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:
a. Allegato 1 – Dichiarazioni, contenente, ai fini dell’ammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità indicate dall’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000:
I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa;
II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa ha sede legale e operativa in Italia;
III. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese e dello stato di attività;
IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
VI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
VII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;
VIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione per la misura A e che è intervenuta la registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO e che l’impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
IX. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione per la misura B e che è intervenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B e che l’impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
X. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, relativamente alle spese ammissibili, l’impresa richiedente non è destinataria di altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS);
XI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di partecipazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
XII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di partecipazione non siano prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente;
XIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le copie delle fatture allegate sono conformi agli originali.
L’Allegato 1 – Dichiarazioni contiene, inoltre:
I. dichiarazione in merito alla presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) di cui all’articolo 12 del Bando, di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione;
II. dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità;
III. dichiarazione in merito alla eventuale presentazione di altre richieste di agevolazione a valere sul presente Bando Marchi+2021;
IV. dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni ottenute a valere sui bandi Marchi+, Marchi+2 e Marchi+3;
V. autorizzazione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali per la finalità di effettuazione di rilevazioni e sull’impatto e l’efficacia delle attività previste dal Bando, anche in termini di customer satisfaction.
L’Allegato 1 – Dichiarazioni deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione.
b. Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari. Nel caso di contitolarità del marchio oggetto della domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato tale allegato firmato digitalmente, a pena di non ammissibilità, da tutti i titolari.
c. Allegato 3 – Procura Speciale. Nel caso di presentazione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, occorre allegare la procura speciale (predisposta come da modello allegato) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale.
d. Allegato 4 – Modello di tracciabilità dei flussi finanziari che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione. e. Per ciascuna tipologia di servizio specialistico devono essere allegati i relativi output come di seguito elencati:
I. Progettazione della rappresentazione: il curriculum professionale del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all’attività in oggetto) o dell’azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio e il manuale d’uso del marchio;
II. Assistenza per il deposito: la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività da parte del consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o dal Centro PATLIB – Patent Library (breve relazione delle attività svolte/copia dell’incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della registrazione/pubblicazione della domanda);
III. Ricerche di anteriorità: il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o dal responsabile del Centro PATLIB – Patent Library unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate, ottenuti in data precedente o uguale a quella del parere sottoscritto;
IV. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione: la relazione del professionista (consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati) in merito alle attività svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con la relativa documentazione prodotta
f. copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse presso l’EUIPO per la Misura A e/o documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la Misura B;
g. copia della registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO per la misura A;
h. copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B;
i. documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici:
I. copia delle fatture contenenti la descrizione dei servizi svolti in coerenza con le tipologie di servizi previsti al precedente articolo 5;
II. attestazione di pagamento che dovrà essere stato effettuato, a pena di inammissibilità della spesa, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA o carta di credito e da cui si evinca l’importo, il nominativo del ricevente, il conto corrente dell’ordinante e il buon esito del pagamento (con CRO/TRN o estratto conto);
III. attestazione di versamento della eventuale ritenuta di acconto mediante F24 relativa al professionista che ha svolto il servizio. In caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico – firmato dal legale rappresentante – che dettagli la composizione del pagamento stesso.
6. Con riferimento alla misura B, per designazioni in Paesi la cui normativa prevede al momento del deposito il pagamento di una sola parte delle tasse, è possibile presentare a fronte di una agevolazione già concessa – entro i termini di vigenza del Bando e nel rispetto dei limiti previsti per il singolo marchio – una nuova successiva domanda di partecipazione per le sole tasse residue.
7. Il soggetto gestore non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E’ necessario:
- essere in possesso di una identità SPID personale; (nel caso in cui la domanda non sia presentata dal legale rappresentante dell’impresa occorre allegare la procura speciale firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale)
- dotarsi di firma digitale;
- disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società, valido e attivo, per le comunicazioni tra Unioncamere e l’impresa.