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Contributo A Fondo Perduto Operatori Nei Centri Storici Turistici

L’art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), conv. L. 13.10.2020 n. 126, ha previsto la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto agli esercenti attività econo­miche e commerciali nei centri storici (zone A o equipollenti) dei Comuni turistici come il Comune di Torino.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni (e non solo, quindi, ai “centri storici”).

condizione del calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

soggetti che hanno iniziato l’attività

Il contributo spetta anche in assenza di tale condizione del calo del fatturato, in relazione ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Secondo quanto indicato nel provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471, il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2020.

determinazione e Misura del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale al­la dif­ferenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’am­mon­tare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”). In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

  • 15%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro.

Contributo minimo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 al 30.6.2020.

Contributo massimo

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è un contributo in conto esercizio, che però:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

presentazione dell’apposita istanza per accedere al con­tri­­­buto

Per accedere al contributo a fondo perduto in esame occorre presentare un’apposita istanza all’Agen­zia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 12.11.2020
n. 352471 che deve essere trasmessa a partire dal 18.11.2020 ed entro il 14.1.2021

20/11/2020