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Contributo A Fondo Perduto Decreto Ristori Bis

 Decreto Ristori BIS (Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 09.11.2020 n. 279

Soggetti beneficiari

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda il successivo
    § 2.4);
  • a prescindere dall’ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ma anche in assenza dei requisiti di fatturato hanno diritto al contributo i soggetti beneficiari (che quindi rientrano nei codici Ateco individuati) che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 riconoscimento del contributo

Il contributo del DL “Ristori”:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (già a partire dal 20.11 l’Agenzia delle Entrate dovrebbe aprire il canale telematico per la presentazione dell’istanza).

Limiti comunitari

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. regioni “arancione” o “rosse”

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. Regioni Arancioni e Rosse del territorio nazionale.

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

  • gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
  • alberghi (codice ATECO 551000).

In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.

Nuovo Contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle c.d. regioni “rosse”

Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti:

Tale elencazione può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

condizione del calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ma anche in assenza dei requisiti di fatturato hanno diritto al contributo i soggetti beneficiari (che quindi rientrano nei codici Ateco individuati) che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

determinazione del contributo

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.

Tale Allegato prevede attualmente un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati.

Limiti comunitari

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

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20/11/2020