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#Fondo Garanzia PMI

In arrivo il decreto interministeriale che applica i nuovi criteri di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, potenziato e aperto anche ai professionisti. Il decreto, firmato il 27 dicembre 2013, è in via di registrazione alla Corte dei Conti, per entrare in vigore con contestuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Novità

Valutazione imprese: accedere alla procedura semplificata(che riguarda operazioni non assistite da altre garanzie, diverse da quelle dei Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali), le imprese non devono avere eventi pregiudizievoli (protesti o pignoramenti) a proprio carico o, limitatamente alle società di persone, anche a carico degli amministratori; né possono avere crediti scaduti da più di 180 giorni o essere classificate presso la “centrale dei rischi” come clientela a incaglio o in sofferenza. In assenza di questi requisiti di accede alla procedura ordinaria, che si applica alle imprese in contabilità ordinaria e varia a seconda del settore di appartenza.

La procedura ordinaria si applica al settore Manifatturiero, Edilizia, Alberghiero, Pesca e piscicoltura. Valutazione attraverso 4 indici: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, copertura degli oneri finanziari, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

Nuove imprese con meno di 3 anni di attività: sono ammesse solo per operazioni con un programma di investimento e mezzi propri – che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o acquisizione della partecipazione – (compresi i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale) superiori al 25% dell’importo del programma. Bisogna documentare versamento dei mezzi e presentare business plan completo di bilancio previsionale per tre anni.

Impresa con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto: ammissibile solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa, previa presentazione di business plan.

Anche per commercio, servizi e società alberghiere locatarie dell’immobile valgono i 4 indici: liquidità, indipendenza finanziaria, copertura oneri finanziari, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

Per nuove imprese e quelle con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto le regole sono le stesse degli altri settori produttivi, così come per le cooperative.

Procedura semplificata

E’ concessa la autocertificazione. Per importo operazione finanziaria non superiore al 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, o al 30% se l’operazione dura meno di 36 mesi. Fatturato non diminuito rispetto a quello precedente di oltre il 40%. Perdita non superiore al 5% del fatturato. Indice “Mezzi propri/Totale del passivo” non inferiore al 5%.

Operazioni inferiori ai 20mila euro: almeno uno degli ultimi due bilanci in utile, eventuale perdita dell’ultimo bilancio non superiore al 10% del fatturato.

Per operazioni sotto i 10mila euro, l’autocertificazione è prevista per finanziamenti fra 18 mesi e 3 anni, piano di rimborso a rate mensili e preammortamento massimo di sei mesi, finanziamento concesso a fronte di investimenti.

14/02/2014