accesso all'area riservata

Licenziare costa di più

Con l’avvento del nuovo anno, aumenta il contributo INPS (c.d. ticket licenziamento) dovuto in tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Infatti il nuovo importo del contributo, proprio per la rivalutazione ISTAT dell’1,2%, è stabilito in euro 40,80 mensili; quindi passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.468,83 euro (anziché 1.451,40 euro).


Il c.d. ticket licenziamenti trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ed è operativa dal 1° gennaio 2013. Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Il ticket licenziamenti serve a finanziare le nuove indennità di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI). In particolare, queste indennità sono finanziate: da una contribuzione specifica a carico delle imprese, nella stessa misura già vigente e pagata prima della riforma Fornero, pari all’1,31%; da una contribuzione aggiuntiva applicata soltanto sui rapporti di lavoro a termine, di misura pari all’1,4% (tassa sulla flessibilità); infine, dalla nuova contribuzione sui licenziamenti, un’eredità dell’analoga una tantum che, fino al 31 dicembre 2012, andava pagata dalle imprese per l’accesso alla mobilità.

Esclusi dall’obbligo assicurativo:
– i datori di lavoro domestici,
– le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
– risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici);
– decesso del lavoratore.

23/01/2014